Il fine di Cap180° è
quello di avvicinare i soci alla scoperta ed alla conoscenza di territori
e popolazioni con l'utilizzo di auto e moto proprie.
Riteniamo perciò fondamentale il poter contare su di una buona
dose di disponibilità e di spirito
di adattamento nei confronti dei partecipanti e dei luoghi visitati.
E' infatti determinante per la buona riuscita del viaggio comprenderne
"la filosofia";in alcuni casi, come le grandi traversate sahariane
i campi sono l'elemento essenziale mentre limitate saranno le comodità
in un hotel. I nostri itinerari sono percorsi in paesi dove non tutto
e' programmabile secondo i nostri criteri e dove soprattutto possono nascere
difficoltà inattese e improvvise.
Ovvio che si farà di tutto per rispettare l'itinerario ed il programma
stabiliti dalla partenza ma deve anche essere chiaro che tutto può
essere modificato in base a ritardi,guasti ai mezzi o situazioni rischiose.
I pernottamenti avvengono quindi quando è possibile in buoni hotel
a mezza pensione oppure in campi autorganizzati o, quando si fosse costretti
a pernottare in luoghi abitati,i campi saranno montati presso campeggi,
stazioni di polizia o presso luoghi "sicuri"
I soci che partecipano ad un eventuale spedizione lo fanno sotto la propria
responsabilità,rischio e pericolo e questo vale sia per l'uso di
auto e moto,sia per eventuali problemi causati dai luoghi attraversati.partecipanti
e mezzi saranno comunque tutti assicurati con la polizza Elvia Interassistance
o similare per rimpatrio sanitario o meccanico.
Il capo gruppo e gli altri soci con scopi organizzativi durante il viaggio
non hanno alcuna responsabilità nei confronti degli altri soci
partecipanti, mettono semplicemente a disposizione degli altri la propria
esperienza ed i propri consigli.
Qualsiasi socio è libero di tenere comportamenti diversi da quelli
suggeriti dal capogruppo, ma è indispensabile per la sicurezza
di tutti gli altri,che lo dichiari al capogruppo stesso.
I passeggeri non potranno esigere dai guidatori indennizzi non previsti
dai premi assicurativi.
Dovranno anche informarsi sulla validità delle assicurazioni italiane
nei Paesi nei quali si svolgono i viaggi.
L'associazione CAP 180° non è tenuta a fornire servizi,assistenza
e garanzie che sono oggetto dell'attività del Tour Operator e Agenzie
di Viaggio e non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi
variazione,disagio o incidente occorsi ai soci che partecipano per loro
scelta,in modo autonomo e consapevole,alla proposta.
E altresì insindacabile la decisione dell'associazione CAP 180°
di riparare,trainare o affidare al rimpatrio assicurativo i mezzi dei
soci in panne a meno che il partecipante non si dissoci ufficialmente
con dichiarazione scritta al capogruppo.
Il socio partecipante all'atto dell'iscrizione al viaggio,ai sensi e per
gli effetti degli art.1341
E 1342 Codice Civile dichiara di aver preso visione e di approvare quanto
esposto nello statuto associativo.
STATUTO SOCIALE " CAP 180° "
DENOMINAZIONE- SEDE - SCOPO
Art. 1) È costituita l'Associazione " CAP 180° "
- con sede in Modena (MO) - Via Canalino n. 31.
Art. 2) L'Associazione è apartitica e non ha fini politici, di
confessioni e di lucro ed ha per scopo l'esercizio di attività
culturali, sportive e ricreative e la creazione di momenti di aggregazione,
scambio culturale e di esperienze in particolar modo inerenti la conoscenza
e lo studio di deserti e aree disabitate. A tal fine l'Associazione si
prefigge di promuovere viaggi, studi, ricerche, incontri, riunioni, conferenze
e quant'altro sia necessario. Essa non può svolgere attività
diverse dalle suddette, salvo che le stesse siano direttamente connesse
o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle
stesse.
SOCI
Art. 3) Soci dell'associazione possono essere tutti i cittadini italiani
di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che
facciano domanda scritta controfirmata da due soci presentatori i quali
garantiscono dei requisiti del presentato. Coloro che non abbiano raggiunto
la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori
o da chi ne fa le veci.
Art. 4) Il richiedente con la domanda di ammissione s'impegna ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve altresì impegnarsi a versare, nei termini e con le modalità previste dal Consiglio Direttivo, la tassa di ammissione e la quota annuale di cui agli articoli 20 e 21 del presente Statuto.
Art. 5) Le domande di ammissione vengono esaminate e, approvate o respinte, dal Consiglio Direttivo; sull'ammissione a socio il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza. Le iscrizioni decorrono dal 1° dell'anno in cui la domanda di ammissione è accolta.
Art. 6) Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall'associazione ed a frequentare i locali della sede sociale. La qualità di socio comporta la possibilità di frequenza all'associazione, di partecipare alla vita associativa e il diritto di voto nelle assemblee. Sono espressamente vietati rapporti associativi temporanei.
Art. 7) La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per dimissioni;
c) per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi
di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi
del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
d) per morosità dichiarata dal Consiglio Direttivo nel pagamento
della tassa di ammissione e/o della quota annuale di cui agli articoli
21 e 22 del presente Statuto.
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 8) Organi dell'associazione sono:
a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
ASSEMBLEA
Art. 9) L'Associazione ha nell'Assemblea dei Soci il suo organo sovrano;
ha diritto di intervenire all'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria,
ogni socio di maggiore età che sia in regola nel pagamento della
quota annuale d'associazione. Non è ammesso l'intervento per delega.
Art. 10) L'Assemblea dei Soci viene convocata
in via ordinaria almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione
del bilancio dell'esercizio precedente e della relazione annuale del Consiglio
Direttivo dell'Associazione, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali
e per deliberare sul bilancio preventivo relativo all'esercizio in corso.
L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria
che in sede straordinaria:
- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente del Consiglio Direttivo, da
almeno un terzo dei soci.
Art. 11) Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante affissione, almeno 15 giorni prima, dell'avviso di convocazione presso la sede, o mediante avviso a mezzo lettera indirizzata ai soci, il tutto a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo. Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità al presente Statuto vincolano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Art. 12) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente ed in assenza di questi da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, e per quella sola assemblea da persona scelta dal Presidente dell'assemblea fra i presenti. Il Presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità della medesima e il diritto d'intervento e di voto in assemblea.
Art. 13) L'assemblea vota per alzata di mano e delibera validamente con la maggioranza dei voti presenti; ogni socio ha diritto ad un voto.
Art. 14) All'Assemblea Generale dei Soci
spettano i seguenti compiti:
- in sede ordinaria:
a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle
relazioni del Consiglio Direttivo;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente;
c) fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, la tassa d'ammissione
e la quota annuale d'associazione nonché la penale per i ritardati
versamenti;
d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività
da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria
f) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto e dei regolamenti;
g) deliberare su ogni argomento di carattere straordinario sottoposto
alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
h) deliberare sullo scioglimento dell'associazione.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15) Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'associazione
per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea
assumendo tutte le iniziative del caso;
b) predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi e il rendiconto
economico e finanziario annuale, le relazioni da sottoporre alle deliberazioni
dell'assemblea;
c) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che
ecceda l'ordinaria amministrazione;
d) dare parere ed eventualmente deliberare su ogni altro oggetto sottoposto
al suo esame dal Presidente;
e) procedere all'inizio d'ogni anno sociale alla revisione degli elenchi
dei soci per accertare la permanenza dei requisiti d'ammissione di ciascun
socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) in caso di necessità, verificare in corso d'anno la permanenza
dei requisiti suddetti;
g) deliberare l'accettazione delle domande d'ammissione dei nuovi soci;
h) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti
ed Istituzioni pubbliche e/o private che interessano l'attività
dell'associazione stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra
i soci.
Art. 16) Il Consiglio Direttivo è formato da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea Ordinaria. L'Assemblea stessa designa il Presidente fra i consiglieri nominati. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Vicepresidente, e un Segretario. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e, comunque, fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; al termine del mandato i Consiglieri possono essere riconfermati. Nel caso che, negli intervalli tra le assemblee sociali, vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere - per cooptazione - all'integrazione del Consiglio stesso sino al numero prefissato dall'assemblea. Qualora venga a mancare, per morte, dimissioni, decadenza od altre cause, la maggioranza dei Consiglieri rispetto al numero prefissato dall'assemblea s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio Direttivo e l'assemblea dovrà essere convocata d'urgenza per la ricostituzione integrale di esso. I membri del Consiglio Direttivo non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Art. 17) Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano almeno due consiglieri. Le convocazione del Consiglio Direttivo possono essere effettuare mediante lettera raccomandata almeno cinque giorni prima o in caso d'urgenza, di raccomandata a mano, di telegramma o di telefax o avviso telefonico almeno due giorni prima al domicilio di ciascun consigliere Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente ed in assenza di questi da persona designata dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
PRESIDENTE
Art. 18) Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale
dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; egli potrà
quindi validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi,
nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici
e/o privati. Il Presidente del Consiglio Direttivo cura altresì
l'esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari; per i pagamenti
egli è coadiuvato dal Segretario.
Art. 19) Il Presidente può delegare una o più delle sue attribuzioni e, se ritenuto opportuno, nominare del Consiglio Direttivo Le funzioni del Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, sono svolte dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.
FINANZE E PATRIMONIO
Art. 20) Il patrimonio sociale è costituito da beni mobili ed immobili
che l'Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire
nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze
di bilancio.
Art. 21) Le entrate dell'Associazione sono
costituite:
a) dalla tassa d'iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione
nella misura fissata dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio
Direttivo;
b) dalla quota annuale d'associazione nella misura fissata dall'assemblea
su proposta del Consiglio Direttivo;
c) dai corrispettivi delle prestazioni di servizi e/o delle cessioni di
beni effettuate dall'associazione nei confronti dei soci in conformità
alle sue finalità istituzionali;
d) da eventuali contributi straordinari deliberati dall'assemblea su proposta
del Consiglio Direttivo in relazione a particolari iniziative che richiedano
disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
e) da versamenti volontari dei soci;
f) da eventuali contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali,
Istituti di credito e da Enti pubblici e/o privati di qualsiasi altro
genere;
g) da eventuali introiti di manifestazioni inerenti lo scopo sociale e
di sponsorizzazioni;
h) da eventuali proventi derivanti da attività commerciali esercitate
occasionalmente;
i) da eventuali sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o dei soci;
l) ogni altro provento conseguito dall'associazione in conformità
alle sue finalità istituzionali.
Art. 22) La quota annuale d'associazione, individuale e non cedibile, deve essere pagata in un'unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. La quota annuale è dovuta per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. I soci che non presenteranno per iscritto al Consiglio Direttivo dichiarazione di recesso entro il 31 gennaio di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale d'associazione. Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Art. 23) È fatto espressamente divieto
di distribuire anche in modo indiretto eventuali utili o avanzi di gestione,
fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
NORME FINALI E GENERALI
Art. 24) L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre
di ogni anno e sulla scorta delle attività svolte verrà
redatto il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
Art. 25) Lo scioglimento dell'Associazione per qualsiasi causa è deliberato dall'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria, a cui spetta altresì la nomina di uno o più liquidatori; l'assemblea ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662.
Art. 26) Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'assemblea.
Art. 27) Qualsiasi eventuale controversia tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi sarà devoluta per la sua risoluzione ad un Collegio dei Probiviri composto da tre membri nominati dall'assemblea (solo qualora ve ne sia la necessità). Il Collegio dei Probiviri renderà il proprio lodo entro novanta giorni dall'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, salvo proroghe concesse dalle parti. Il Collegio dei Probiviri avrà facoltà di stabilire, entro i limiti concessi dalla legge e dagli usi, la procedura applicabile all'arbitrato e giudicherà secondo equità.
Art. 28) Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni dettate in materia dal Codice Civile.